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Sapete che i crediti inesigibili vengono regolarmente tassati?                                Perchè lasciare in bilancio somme che non si possono recuperare?                                Il vostro bilancio è a norma I.A.S. (International Accounting Standards)?                 Tutta la Nostra Clientela è assistita, in ogni momento dell'anno, anche nelle procedure di cessione crediti di difficile esigibilità, in quanto alla formazione dell'utile d'esercizio e alla conseguente imposizione fiscale, concorrono anche quei crediti di dubbia esigibilità i quali, oltre ad essere fonte di costi di gestione, disturbano la chiarezza del bilancio.

GENERAL CREDIT® ti propone la CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI nel rispetto dell'interpretazione più restrittiva delle leggi,rivolto ai crediti scaduti, di difficile realizzabilità e onerosa gestione, fornendoVi anche il servizio di DUE DILIGENCE (vedi sotto su Norme Antielusione).

Gli scopi di cedere i crediti in pro soluto sono: una riduzione dei costi amministrativi derivanti dalla gestione infruttuosa dei suddetti crediti, avere una maggiore trasparenza nei bilanci e nei rapporti con le banche (secondo direttiva CEE n.86-117, D.Lgs.127/91) e consentirVi finalmente la DEDUZIONE FISCALE delle PERDITE SUBITE.

La cessione del credito è regolata dal Codice Civile dall’articolo 1260 all’articolo 1267.Nell’ambito della nostra attività di ACQUISTO DEL CREDITO hanno rilevanza gli artt. 1260, 1261, 1264 e 1267.L’art. 1260 dispone che il credito può essere ceduto a titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore.Nella prassi è importante come per tutti gli atti giuridici che la data del contratto di cessione sia certa. Questa certezza si può ottenere con uno scambio di corrispondenza fra cedente e cessionario, fatto in modo che il timbro postale venga apposto sul documento stesso, privo di busta.Il debitore ceduto deve essere messo in condizioni di assolvere il suo obbligo nei confronti del nuovo creditore e pertanto và informato dell’avvenuta cessione a mezzo lettera raccomandata a.r. D’altronde l’art. 1264 dispone che “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata”.L’art. 1261 dispone che gli avvocati, fra gli altri, non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta la contestazione se stanno patrocinando una delle parti.L’art. 1267 stabilisce che “il cliente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia avuto la garanzia”.In questa norma si configurano le due diverse forme di cessione del credito:a) PRO-SOLUTO: senza garanzia della solvenza del debitore;b) PRO-SOLVENDO: sussiste la garanzia di solvenza del debitore. Questo secondo tipo di contratto non rientra nelle operazioni abituali proposte dalla General Credit e va trattata eccezionalmente se richiesta dalla controparte.

ASPETTI FISCALI.
Gli aspetti fiscali dell’operazione di cessione dei crediti a titolo oneroso possono essere riassunti nei seguenti punti:

 
DEDUCIBILITA'
Le perdite su crediti, per quel che concerne la deducibilità ai fini delle imposte sul reddito, sono disciplinate dal D.P.R. 917/86 (Testo Unico Imposte sui Redditi) nell’art.66 (minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive, perdite) e nell’art.71 (Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti).L’art. 66 al comma 3° così recita “…..le perdite sui crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”.Da ciò si evince che la deducibilità delle perdite su crediti è subordinata a requisiti di certezza e precisione degli atti o delle fattispecie in genere che le determinano.Tali requisiti si riscontrano con certezza, così come riconosciuto anche dall’Amministrazione Finanziaria, nelle seguenti situazioni emergenti nell’ambito di un’azione legale intrapresa per il recupero del credito: atto di pignoramento con esito negativo o documento analogo. irreperibilità del debitore documentata a seguito d’intervento degli Uffici Giudiziari, anche l’avvenuta prescrizione del credito comporta un elemento certo per la deducibilità.E’ noto che non sempre è conveniente adire le vie legali per recuperare i propri crediti, specie se sono di modesto importo, se risulta che il debitore abbia una modesta consistenza patrimoniale o che l’onerosità dell’azione giudiziale sia rilevante o addirittura maggiore in rapporto all’entità della somma da incassare.In tali casi l’acquisizione di quegli elementi certi e precisi che consentono di poter imputare a costo i crediti considerati di fatto non recuperabili diventa meno formale, così come consentito dall’Aministrazione Finanziaria (v.ad es. Risoluzioni 9/517 del 6.9.80 e 9/124 del 6.8.1976 – Dir.II.DD), anche se la documentazione o le prove conservate agli atti diventano sicuramente oggetto di valutazione.Va tenuto conto del fatto che ambedue le risoluzioni citate sono precedenti al testo del T.U.I.R. attualmente in vigore, e quindi possono essere soggettivamente considerate dall’accertatore superate dalla esigenza di “elementi certi e precisi”.La seconda parte dell’art.66 consente di imputare a “perdita” (costo) i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali; in merito ricordiamo che tali procedure sono: il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria (grandi imprese in crisi), resta pertanto esclusa l’amministrazione controllata.La suddetta previsione normativa riguarda solo l’ipotesi in cui il debitore sia un imprenditore commerciale (…non piccolo..), perché si rammenta che taluni soggetti, quali quelli sotto elencati, non sono per legge assoggettabili a procedure concorsuali: privati, professionisti, ditte individuali o società cessate da oltre un anno, aziende artigiane, piccoli imprenditori e aziende agricole (salva diversa interpretazione normativa e valutazione de taluni Tribunali), enti morali, pubblici o privati, senza scopo di lucro.Secondo la dottrina prevalente la norma che prevede gli “elevati certi e precisi” non attiene alla cessione del credito in quanto alla stessa non andrebbe applicato l’art.66 comma 3, ma bensì l’art.66 comma 1, in quanto si tratterebbe di atto di disposizione di un bene, da cui consegue una minusvalenza anziché una perdita su crediti. Al di là di ogni considerazione di ordine dottrinario indubbiamente la cessione del credito perfezionata con l’osservanza di tutte le norme riveste piena certezza giuridica e il credito esce dal patrimonio del cedente.Con tale operazione il cedente consegue una perdita, pari alla differenza tra il valore nominale ed il prezzo di cessione del credito, riconosciuta come “costo deducibile” anche dall’Amministrazione Finanziaria (R.M. 13.03.1982 n. 9/634).Tale fattispecie non si configura nella cessione pro solvendo, in quanto le relative iscrizioni di bilancio non comportano la registrazione di una perdita.Con la cessione pro soluto il cedente non solo evita il pagamento di imposte su utili fittizi, bensì consegue altri rilevanti vantaggi, anche se non tutti di immediata valutazione monetaria, quali:un’entrata finanziaria, seppur non consistente, dall’incasso del prezzo di vendita del credito, un risparmio sui costi amministrativi imputabili alla gestione interna del recupero del credito, la possibilità di stralciare dal bilancio poste attive non più realizzabili, rendendo più veritiera e corretta la rappresentazione della situazione patrimoniale, adeguandola al dettato dell’art. 2426, inc. 8 del Cod. Civ.Da ultimo si ricorda il dettato dell’art. 71 T.U.I.R., sopra richiamato, che in ordine alla deducibilità delle perdite sui crediti così dispone al comma 2° “Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell’art.66, limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi.L’articolo in esame impone la preventiva imputazione al “Fondo svalutazione crediti”, eventualmente esistente in bilancio e costituito con le modalità ed i limiti di cui al comma 1, delle perdite sui crediti conseguite nell’esercizio, consentendone l’iscrizione tra i costi solo per la parte eccedente.

Regime I.V.A.

Le cessioni che hanno per oggetto denaro e crediti in denaro non sono considerate, agli effetti della normativa I.V.A., cessioni di beni.

L’esclusione di tali operazioni dal campo di applicazione dell’I.V.A. è disciplinata all’art. 2, terzo comma, lettera a) del D.P.R. 633/72.

Si segnala inoltre che la Cessione del Credito riguarda il valore nominale comprensivo di I.V.A., e che l’operazione non comporta alcuna variazione della posizione I.V.A. del cedente o del cessionario.


NORME ANTIELUSIONE
La cessione crediti è compresa nell’elenco delle operazioni specificatamente individuate dal Legislatore nell’ambito delle disposizioni antielusive. Il testo attualmente in vigore, art.37 bis del D.P.R. 600, recita:“Sono in opponibili all’amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni d’imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.”Segue al comma 3 l’elenco delle operazioni che, se utilizzate, possano dar luogo all’applicazione della norma, e fra queste è compresa la cessione dei crediti.Tale presunzione normativa non va intesa come divieto ad effettuare qualunque cessione di crediti, ma va interpretata nel senso della non ammissibilità fiscale di quelle cessioni eseguite solo per l’ottenimento di un risparmio d’imposta.La cessione pro soluto di crediti di difficile realizzo, richiamando i presupposti ed i vantaggi della stessa (entrata finanziaria, risparmio di cosi amministrativi, chiarezza del bilancio),è un' operazione fondata su quelle “valide ragioni economiche” richieste dalla normativa per escluderne la natura elusiva.Per confutare ogni sospetto elusivo e per evidenziare le suddette reali e valide ragioni economiche, è consigliabile che il cedente si attenga a : concludere solo l’operazione con cessionari aventi i requisiti legali, ceda solo crediti commerciali derivanti dall’attività caratteristica di provato difficile incasso con origine certa e documentata, elenchi nel contratto di cessione in modo analitico i singoli crediti ceduti richiamando le relative fatture di riferimento ed esegua tutte le successive notifiche ai debitori ceduti. E' buona norma avere fra la documentazione antecedente alla cessione il maggior numero di prove possibili sui tentativi eseguiti per recuperare i crediti, come lettere in raccomandata fatte a ciascun debitore che lo ingiungono al pagamento, ma soprattutto attestazioni d'interventi, che vengono da noi redatte in forma ufficiale e denominate DUE DILIGENCE di GENERAL CREDIT® sulla non convivenza economica di perseguire il debitore, che vanno sempre riferite ad ogni singolo credito (vedi ulteriori dettagli Notizie Utili).


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