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VARIAZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI APPLICABILI:
dal 01.01.2008 al 30.06.08 tasso BCE 4,20 % maggiorazione +7 % totale: 11,20 %,
dal 01.07.2008 al 31.12.08 tasso BCE 4,10 % maggiorazione +7 % totale: 11,10 %,
dal 01.01.2009 al 31.06.09 tasso BCE 2,50 % maggiorazione +7 % totale: 9,50 %,
dal 01.07.2009 al 31.12.10 tasso BCE 1,00 % maggiorazione +7 % totale: 8,00 %,  dal 01.01.2011 al 31.06.11 tasso BCE 1,00 % maggiorazione +7 % totale: 8,00 %,  dal 01.07.2011 al 31.12.11 tasso BCE 1,25 % maggiorazione +7 % totale: 8,25 %.

DEDUZIONE DEI CREDITI INCAGLIATI CON DICHIARAZIONE DI GENERAL CREDIT.                                                                                                                          Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con la circolare n. 557/Pas/6909/12015, ha precisato che la relazione di inesigibilità dell'agenzia di recupero crediti è utilizzabile per la deduzione fiscale della perdita.

SOLIDARIETA' ALLE AZIENDE DEL VENETO COLPITE DALL'ALLUVIONE.              Per tutte le Aziende del Veneto, colpite dall'alluvione di novembre 2010, che vorranno contattarci tramite questo sito web per problematiche inerenti al credito, saremo ben lieti di favorirle con una grande riduzione dei nostri compensi.

L'ASSEGNO POST DATATO.                                                                                    Ricevere ed emettere assegni post datati in Italia è illegale, ma può succedere che per "distrazione" questo fatto avvenga comunque, quindi per bancare l'assegno con modalità A VISTA bisogna procedere così :
- recarsi all'Ufficio delle Entrate competente del proprio territorio,
- farsi calcolare l'imposta di bollo che è il 12x1000 del valore facciale del titolo,
- farsi calcolare la sanzione che è il doppio dell'imposta,
- versare le su scritte con modulo F23,
- riportare la ricevuta di pagamento all'Ufficio delle Entrate che quindi vi autorizzerà a bancare l'assegno,
- recarsi alla propria banca e versare l'assegno con allegata la documentazione, in modo da evitare d'incorrere in qualsiasi segnalazione.                                                   In altri casi, richiedete la nostra assistenza.

SOLIDARIETA' ALLE AZIENDE DELL'ABRUZZO COLPITE DAL TERREMOTO.          Per tutte le Aziende dell'Abruzzo,colpite dal terremoto del 2009, che vorranno contattarci tramite questo sito web, per problematiche inerenti al credito, saremo ben lieti di favorirle con una grande riduzione dei nostri compensi.

861/07 e 864/07.
Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno varato lo scorso 11 luglio 2007 due regolamenti in materia di crediti all'estero e recupero degli stessi,che entreranno in vigore a partire dalle date indicate nei medesimi, senza bisogno di ratifica o recepimento da parte degli Stati Europei, con l'unica eccezione della Danimarca: il regolamento n. 861/07l istituisce un procedimento giudiziale comunitario per le controversie di minore entità mentre il regolamento n. 864/07 è inerente alla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Il regolamento n. 861/07 definisce una procedura europea che mira a semplificare e velocizzare in termini di tempi e costi le azioni di recupero dei crediti di minore entità in ambito commerciale e civile, ovvero quelli che non superano l'importo di € 2.000,00 (sorte capitale, esclusi interessi e spese). La procedura, che entrerà in vigore il 1 gennaio 2009, prevede tempi ristretti, netta prevalenza di forma scritta, laddove l'udienza viene fissata solo se strettamente necessario e, al termine, l'emanazione di una sentenza immediatamente esecutiva nello Stato in cui è resa e riconosciuta in altri Stati membri senza necessità dell'exequatur, ovvero di un provvedimento che ne dichiari l'esecutorietà: chiedeteci informazioni o assistenza in merito.

DECADENZA DEL BENEFICIO DEL TERMINE.
Il mancato pagamento di anche una sola delle scadenze già concordate con i clienti, per dilazionare il credito, comporta l’immediata decadenza del beneficio del termine (ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile), cioè l'immediata e legittima richiesta del pagamento di tutto quello che era stato dilazionato, nonché la sospensione di ogni eventuale servizio di assistenza tecnica sul prodotto vendutogli.

C.A.I.
In vigore dal 01/10/2006 è l'istituzione della Centrale Allarme Interbancaria, che esclude dal sistema dei pagamenti, per almeno sei mesi, tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza fondi.Qualora il correntista emetta un assegno bancario o postale senza autorizzazione o copertura, la normativa 386/1990 prevede l'avvio immediato di una procedura sanzionatoria amministrativa e l'automatica iscrizione al C.A.I., che può essere evitata con il successivo pagamento del titolo al legittimo beneficiario ed una penale del 10% sull'importo dell'assegno, oltre alle eventuali spese per il protesto.Pertanto si evidenzia che il pagamento tardivo del solo importo facciale del titolo in favore del legittimo beneficiario non è piu' sufficiente ad evitare l'iscrizione al C.A.I. e le conseguenti sanzioni.

DUE DILIGENCE.
Il ruolo della Due Diligence ha oggi un’incidenza trasversale sui principali processi riferiti ai crediti nel bilancio di qualsiasi azienda.Ma cos’è la Due Diligence?Due Diligence, letteralmente definibile come ”dovuta diligenza o ”attenzione particolare” o ”cura scrupolosa” o come ampliamente la definiscono gli anglosassoni ” financial investigation”, non è altro che un rapporto chiaro e dettagliato circa una fattispecie di crediti, fermo restando che si parli di Due Diligence in ambito di bilanci aziendali.La Due Diligence deve essere intesa, in un’ottica di bilancio o soprattutto nella fase antecedente ad una cessione dei crediti, come importante processo di analisi finalizzato all’inquadramento dello stato di fatto e di diritto di un credito o di una posizione finanziaria, oggetto di possibile cessione o messa a perdita, ai fini della piena e conforme cedibilità o, più semplicemente, della sua gestione attiva nel tempo.La Due Diligence applicata alle transazioni dei crediti piuù o meno esigibili presenti in bilancio, diventa una sorta di assicurazione in tutti gli aspetti della successiva operazione di cessione, per poi consentire la predisposizione di un business plan completo a supporto della reale valutazione economica dello scoperto aziendale.La procedura per redigere correttamente una Due Diligence si può essenzialmente dividere in 2 fasi:prima fase è un attento esame delle informazioni disponibili attraverso un’analisi della documentazione in essere o ricevuta da una società di recupero, che ha “lavorato” i crediti; questa fase è tesa ad individuare consistenza e validità del corpus economico di un credito ed è come una prima istanza di “riconciliazione” dei dati civilistici con quelli gestionali, evitando che le singole forme di analisi possano in qualche modo non trovare la corretta interrelazione funzionale.La seconda fase è la valutazione degli esiti dell’analisi precedente alla luce di un’ accurata ispezione dell’attuale bilancio aziendale o del gruppo, con lo scopo di avere una stima reale dei costi necessari per l’eliminazione dal bilancio, o la continuità in bilancio, di un credito, o di un pacchetto di crediti; lo scopo di questa procedura sarà anche quello di dare un supporto decisionale per continuare o meno azioni legali, che possono anche essere già in corso, permettendo di normalizzare i risultati economici, eliminare l’effetto fuorviante di eventi non ricorrenti o eccezionali, con lo scopo finale di ottenere una normalizzazione del reddito, ma soprattutto dei flussi di cassa operativi.La nostra Due Diligence è uno strumento di determinazione del credito già insoluto, redatta secondo la normativa vigente, che ha come scopo permettere una valutazione reale e oggettiva del Vostro attuale portafoglio crediti, su una base trasparente e coerente dell’attuale status dei Vostri debitori, in modo da essere anche un’eccellente base per riconfigurare i processi e implementare una gestione integrata del rischio stesso, anche sui nuovi crediti.La nostra Due Diligence è da utilizzarsi anche come un’ulteriore prova d’accertata inesigibilità, di crediti da mettere poi autonomamente a perdita, secondo la circolare Ministeriale la circolare n. 557/Pas/6909/12015.

BASILEA 2.
Accordo internazionale in vigore dal 01/01/02007 sui requisiti delle banche in Europa, in base ad esso tutti gli istituti di credito dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio derivante dai rapporti assunti con i propri clienti.Si dovranno quindi classificare i clienti in base anche ai loro ritardi d'incasso o agli insoluti ricevuti, con la conseguenza di dare un minor credito alle Aziende "più a rischio" o "più incaute".

LA DIRETTIVA 2000/35/CE.
del Parlamento Europeo ha per obiettivo la lotta agli insoluti derivati delle transazioni commerciali in ambito europeo, con lo scopo di tutelare e addebitare anche interessi e spese di recupero sostenute dal creditore. In Italia la suddetta direttiva CEE è attuata con il Decreto Legge n.231 del 9/10/02 e comprende tutti gli insoluti successivi all'anno 2002. Tramite la Gazzetta Ufficiale n.10 del 13/01/2006 il saggio degli interessi di mora da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali risulta determinato nella misura del 9,25%.

REGISTRO PROTESTI.
Ogni Camera di Commercio tiene il “Registro Informatico dei protesti cambiari” relativi agli ultimi 5 anni;il debitore che ha eseguito il pagamento di una cambiale protestata, entro un anno dalla levata del protesto, può chiederne la cancellazione presentando domanda al Presidente della Camera di Commercio. Analoga richiesta può essere presentata da chiunque dimostri di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente.Il debitore protestato che abbia provveduto al pagamento della cambiale per la quale il protesto era stato levato e non abbia subito ulteriore protesto, ha diritto di ottenere dopo12 mesi “la riabilitazione”, accordata con decreto del Presidente del Tribunale su domanda dell’interessato con diritto di ottenere la cancellazione dal suddetto Registro.

ANATOCISMO BANCARIO.
Dal dopoguerra ad oggi, le banche hanno calcolato gli interessi sugli interessi maturati sui prestiti ai Clienti, sia che essi beneficiassero o meno di affidamenti o che fossero andati semplicemente "in rosso".Se volete saperne di più, noi collaboriamo con una società specializzata nel risolvere proprio queste problematiche.

PRIVACY, REATO SOLO SE C'E' DANNO.
Per i giudici della Corte di Cassazione, il trattamento illecito dei dati personali, attuato in violazione della normativa sulla privacy, non costituisce reato se dal fatto non è derivato un concreto e significativo nocumento all'interesse dei soggetti passivi.Con la sentenza n.30134 del 09/07/04, la Corte di Cassazione è intervenuta escludendo la configurabilità del reato previsto dall'articolo 167 del codice della privacy, del decreto legislativo 196/03, in mancanza di danno direttamente riferibile al soggetto di cui i dati personali sono stati trattati illecitamente.La precedente disciplina prevedeva infatti,un reato di pericolo presunto eventualmente aggravato dal successivo evento, mentre l'attuale formulazione ha introdotto l'ulteriore elemento del danno solo se derivante dal fatto certo, sicché deve aversi riguardo solo "...a ipotesi concrete di vulnus".Dal ilSole24Ore del 21/07/04.

GLOSSARIO:
Fallimento art.5 legge fallimentare R.d.16/03/1942 n.267, è dichiarato fallito l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza e non è in grado di soddisfare gli obblighi verso i creditori.
Bancarotta fraudolenta art.216 della legge fallimentare, è punito con la reclusione da tre a dieci anni,se è dichiarato fallito, l'imprenditore che ha dissipato o dissimulato i suoi beni,distrutto o falsificato i libri e altre scritture contabili oppure li ha manipolati.
Bancarotta semplice art. 217 della legge fallimentare, pena da sei mesi a due anni per l'imprenditore dichiarato fallito che ha fatto spese eccessive rispetto alla sua condizione economica, ha compiuto operazioni imprudenti, ha tenuto in maniera incorretta le scritture contabili.
Truffa art.640 codice penale,reclusione da sei mesi a tre anni e multa per chiunque con artifizi o raggiri procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Furto art. 624 c.p. prevede che chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire trecentomila [€ 154,94] a un milione [€ 516,46].
Appropriazione indebita art. 646 c.p. quando taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (da intendersi come mera detenzione). Questo reato è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni [€ 1032,91].Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.Si procede d’ufficio, se ricorrono talune specifiche aggravanti.

 
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